Art. 9. Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti 1. Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunita' montane e' ripartito sulla base dei seguenti criteri: a) venti per cento in parti uguali; b) cinquanta per cento in base alla superficie montana, individuata ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97; c) trenta per cento in base alla popolazione residente nella comunita' montana, risultante dai dati dell'ultimo censimento. 2. Il fondo per gli investimenti delle comunita' montane e' ripartito sulla base dei seguenti criteri: a) venti per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati dell'ultimo censimento; b) trentacinque per cento in base alla superficie montana; c) trentacinque per cento in base alla superficie forestale; d) dieci per cento in base ad eventuali altri parametri definiti nell'ambito del programma annuale attuativo del piano forestale regionale decennale. 3. Alla ripartizione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunita' montane l'amministrazione regionale provvede in un'unica soluzione. 4. Alla erogazione dei finanziamenti del fondo per gli investimenti delle comunita' montane l'amministrazione regionale provvede: a) quanto all'ottantacinque per cento, quale anticipazione, all'atto del riparto; b) quanto alla rimanente quota, all'approvazione degli atti attestanti l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori. 5. Contestualmente alla presentazione dei certificati o dei verbali di collaudo, le comunita' montane presentano all'amministrazione regionale una documentata relazione illustrativa degli interventi eseguiti.