Art. 9.
         Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti
    1.  Il  fondo  per  la  gestione  delle  funzioni conferite dalla
Regione  alle  comunita' montane e' ripartito sulla base dei seguenti
criteri:
      a) venti per cento in parti uguali;
      b) cinquanta   per  cento  in  base  alla  superficie  montana,
individuata ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
      c) trenta  per  cento  in base alla popolazione residente nella
comunita' montana, risultante dai dati dell'ultimo censimento.
    2.  Il  fondo  per  gli  investimenti  delle comunita' montane e'
ripartito sulla base dei seguenti criteri:
      a) venti  per cento in base alla popolazione montana risultante
dai dati dell'ultimo censimento;
      b) trentacinque per cento in base alla superficie montana;
      c) trentacinque per cento in base alla superficie forestale;
      d) dieci  per  cento  in  base  ad  eventuali  altri  parametri
definiti  nell'ambito  del  programma  annuale  attuativo  del  piano
forestale regionale decennale.
    3. Alla ripartizione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo
per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunita'
montane l'amministrazione regionale provvede in un'unica soluzione.
    4.   Alla   erogazione   dei  finanziamenti  del  fondo  per  gli
investimenti  delle  comunita'  montane  l'amministrazione  regionale
provvede:
      a) quanto  all'ottantacinque  per  cento,  quale anticipazione,
all'atto del riparto;
      b) quanto  alla  rimanente  quota,  all'approvazione degli atti
attestanti l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori.
    5.  Contestualmente  alla  presentazione  dei  certificati  o dei
verbali    di    collaudo,    le    comunita'    montane   presentano
all'amministrazione  regionale una documentata relazione illustrativa
degli interventi eseguiti.