Art. 10.
                  Segretario generale del consiglio
    1.  La responsabilita' della direzione generale di cui al comma 1
dell'art. 7, e' affidata al segretario generale del consiglio.
    2.   Il   segretario  generale  del  consiglio  e'  nominato  dal
presidente  del  consiglio  regionale su designazione dell'ufficio di
presidenza.
    3.  L'incarico  di  segretario generale e' regolato dall'art. 29,
commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.
    4.  Il  trattamento economico attribuibile al segretario generale
non  puo'  eccedere  quello  determinato dalla giunta regionale per i
propri direttori.