Art. 11.
             Competenze e poteri del segretario generale
    1.   Il  segretario  generale  dirige  e  coordina  le  strutture
organizzative  del consiglio e risponde all'ufficio di presidenza del
loro   funzionamento   e  della  qualita'  tecnica  della  produzione
normativa.
    In particolare:
      assiste  il presidente e l'ufficio di presidenza nell'esercizio
delle loro funzioni;
      partecipa alle sedute dell'ufficio di presidenza;
      e'  il  capo  del personale, ne cura la disciplina ed assegna i
dipendenti ai servizi;
      ha la rappresentanza legale dell'amministrazione;
      propone   all'ufficio   di  presidenza  la  individuazione  dei
servizi, delle posizioni individuali dirigenziali, la costituzione di
eventuali  strutture dirigenziali temporanee, nonche' il conferimento
dei relativi incarichi;
      provvede   su  proposta  dei  responsabili  dei  servizi,  alla
individuazione   delle   sezioni  ed  al  conferimento  dei  relativi
incarichi;
      predispone   annualmente   per   l'ufficio  di  presidenza  una
relazione sullo stato dell'amministrazione.