Art. 11. Competenze e poteri del segretario generale 1. Il segretario generale dirige e coordina le strutture organizzative del consiglio e risponde all'ufficio di presidenza del loro funzionamento e della qualita' tecnica della produzione normativa. In particolare: assiste il presidente e l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle loro funzioni; partecipa alle sedute dell'ufficio di presidenza; e' il capo del personale, ne cura la disciplina ed assegna i dipendenti ai servizi; ha la rappresentanza legale dell'amministrazione; propone all'ufficio di presidenza la individuazione dei servizi, delle posizioni individuali dirigenziali, la costituzione di eventuali strutture dirigenziali temporanee, nonche' il conferimento dei relativi incarichi; provvede su proposta dei responsabili dei servizi, alla individuazione delle sezioni ed al conferimento dei relativi incarichi; predispone annualmente per l'ufficio di presidenza una relazione sullo stato dell'amministrazione.