Art. 13. Personale assegnato ai gruppi e alle strutture di diretta collaborazione con gli organi del consiglio regionale 1. Il personale regionale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 e agli uffici di supporto agli organi consiliari di cui all'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, presta servizio alle dipendenze funzionali, rispettivamente, del presidente del gruppo e degli organi cui e' assegnato. 2. A detto personale compete un trattamento economico accessorio, determinato in sede di contrattazione decentrata, da corrispondere mensilmente a fronte delle responsabilita' degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli. Tale trattamento, consistente in unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.