Art. 13.
           Personale assegnato ai gruppi e alle strutture
              di diretta collaborazione con gli organi
                       del consiglio regionale
    1. Il personale regionale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi
della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 e agli uffici di supporto
agli  organi  consiliari  di  cui all'art. 9 della legge regionale 22
aprile  1997,  n.  15,  presta  servizio  alle dipendenze funzionali,
rispettivamente,  del  presidente  del  gruppo  e degli organi cui e'
assegnato.
    2. A detto personale compete un trattamento economico accessorio,
determinato  in  sede  di contrattazione decentrata, da corrispondere
mensilmente   a   fronte  delle  responsabilita'  degli  obblighi  di
reperibilita'   e   di   disponibilita'  ad  orari  disagevoli.  Tale
trattamento,  consistente  in  unico  emolumento,  e' sostitutivo dei
compensi  per lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e
per la qualita' della prestazione individuale.