Art. 14. Relazioni fra ufficio di presidenza e giunta regionale per la gestione del personale 1. L'ufficio di presidenza e la giunta regionale stabiliscono forme di consultazione periodica al fine di garantire la gestione ottimale, il trattamento omogeneo del rispettivo personale ed il contenimento della spesa, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei risultati dei dirigenti, la graduatoria delle funzioni dirigenziali ed il salario accessorio. 2. Per la gestione degli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico del personale l'ufficio di presidenza si avvale del servizio organizzazione ed amministrazione del personale della giunta regionale.