Art. 14.
       Relazioni fra ufficio di presidenza e giunta regionale
                    per la gestione del personale
    1.  L'ufficio  di  presidenza  e la giunta regionale stabiliscono
forme  di  consultazione  periodica  al fine di garantire la gestione
ottimale,  il  trattamento  omogeneo  del  rispettivo personale ed il
contenimento  della  spesa,  in  particolare  per  quanto riguarda la
valutazione   dei  risultati  dei  dirigenti,  la  graduatoria  delle
funzioni dirigenziali ed il salario accessorio.
    2.  Per la gestione degli istituti attinenti allo stato giuridico
ed  economico  del  personale  l'ufficio  di presidenza si avvale del
servizio organizzazione ed amministrazione del personale della giunta
regionale.