Art. 2. Ruolo del personale del consiglio regionale 1. La struttura organizzativa del consiglio regionale e' informata alla piena autonomia organizzatoria, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, contabile dell'assemblea legislativa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito il ruolo del personale del consiglio distinto da quello della giunta regionale. 3. La dotazione organica del ruolo del consiglio regionale e' determinata con provvedimento dello stesso su proposta dell'ufficio di presidenza, previa concertazione con la giunta regionale. 4. Il personale gia' appartenente al ruolo regionale e assegnato alle strutture del consiglio regionale e' inquadrato nel relativo organico a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'ufficio di presidenza. 5. Al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 2, compete lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi per il personale regionale.