Art. 2.
             Ruolo del personale del consiglio regionale
    1.   La   struttura  organizzativa  del  consiglio  regionale  e'
informata   alla   piena   autonomia  organizzatoria,  funzionale  e,
nell'ambito  degli  stanziamenti  assegnati, contabile dell'assemblea
legislativa.
    2.  Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito il ruolo del
personale del consiglio distinto da quello della giunta regionale.
    3.  La  dotazione  organica  del ruolo del consiglio regionale e'
determinata  con  provvedimento dello stesso su proposta dell'ufficio
di presidenza, previa concertazione con la giunta regionale.
    4.  Il personale gia' appartenente al ruolo regionale e assegnato
alle  strutture  del  consiglio  regionale e' inquadrato nel relativo
organico  a  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento dell'ufficio di presidenza.
    5.  Al  personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 2, compete
lo   stato  giuridico  e  il  trattamento  economico  previsto  dalle
disposizioni  legislative e dai contratti collettivi per il personale
regionale.