Art. 4.
            Accesso all'organico del consiglio regionale
    1.  Il  reclutamento  del  personale  per  la copertura dei posti
vacanti della dotazione organica del ruolo del consiglio regionale e'
disposto  dall'ufficio  di  presidenza  secondo  le  norme vigenti in
materia.
    2.  Per  la  copertura  dei  posti  vacanti sono indetti di norma
concorsi  unici  previa  intesa  tra  ufficio  di presidenza e giunta
regionale  anche  in  relazione  alla  ripartizione dei posti messi a
concorso.