Art. 4. Accesso all'organico del consiglio regionale 1. Il reclutamento del personale per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo del consiglio regionale e' disposto dall'ufficio di presidenza secondo le norme vigenti in materia. 2. Per la copertura dei posti vacanti sono indetti di norma concorsi unici previa intesa tra ufficio di presidenza e giunta regionale anche in relazione alla ripartizione dei posti messi a concorso.