Art. 5. Mobilita' tra le strutture di consiglio e di giunta 1. In relazione ai fabbisogni, all'ottimale distribuzione delle risorse umane e all'esigenza di riconversione professionale e' attuata la mobilita' del personale tra le strutture organizzative del consiglio e della giunta regionale. 2. La mobilita' di cui al comma 1, e' disposta d'intesa tra giunta regionale e ufficio di presidenza, previa ricognizione annuale dei posti vacanti e delle necessita' di personale delle rispettive strutture organizzative. 3. L'immissione nel ruolo del consiglio regionale e' comunque subordinata alla disponibilita' del posto.