Art. 6.
                      Formazione del personale
    1. La formazione e l'aggiornamento del personale, e dei dirigenti
in   particolare,   e'   assunto   quale  metodo  permanente  per  la
valorizzazione  delle  capacita'  individuali  e  per  un qualificato
svolgimento dell'attivita' legislativa ed amministrativa.
    2.  Per  i  fini  cui  al  comma  1,  l'ufficio di presidenza del
consiglio,  anche  d'intesa  con  la  giunta  regionale  o  con altre
pubbliche   amministrazioni   e   istituzioni,   attiva  programmi  e
iniziative stipulando anche specifici contratti e convenzioni.