Art. 6. Formazione del personale 1. La formazione e l'aggiornamento del personale, e dei dirigenti in particolare, e' assunto quale metodo permanente per la valorizzazione delle capacita' individuali e per un qualificato svolgimento dell'attivita' legislativa ed amministrativa. 2. Per i fini cui al comma 1, l'ufficio di presidenza del consiglio, anche d'intesa con la giunta regionale o con altre pubbliche amministrazioni e istituzioni, attiva programmi e iniziative stipulando anche specifici contratti e convenzioni.