Art. 7. Strutture organizzative 1. Le strutture del consiglio regionale sono organizzate in un'unica direzione generale, denominata segreteria generale, e si articolano in servizi, uffici dirigenziali temporanei, posizioni dirigenziali individuali e sezioni. 2. I servizi attengono a funzioni di carattere continuativo e sono individualti in relazione normativa, di indirizzo, controllo e vigilanza dell'organo legislativo, di documentazione, comunicazione e partecipazione. Il servizio e' affidato alla responsabilita' di un dipendente con qualifica dirigenziale. 3. All'interno dei servizi possono essere costituite unita' organizzative, denominate sezioni, affidate alla responsabilita' di dipendenti appartenenti alla categoria professionale "D" di cui al C.C.N.L. sul nuovo ordinamento professionale approvato il 31 marzo 1999. Le sezioni sono costituite per lo svolgimento di attivita' strumentali a quelle dirigenziali. 4. Nell'ambito della direzione generale l'ufficio di presidenza puo' istituire ambiti di coordinamento di funzioni omogenee. 5. Il numero dei servizi, degli uffici temporanei e delle sezioni e' stabillito nella dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 6. La retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed organizzative di cui al presente articolo, determinata con i criteri previsti dai contratti collettivi di lavoro, non puo' accedere quella stabilita dalla giunta regionale per le proprie corrispondenti strutture.