Art. 7.
                       Strutture organizzative
    1.  Le  strutture  del  consiglio  regionale  sono organizzate in
un'unica  direzione  generale,  denominata  segreteria generale, e si
articolano  in  servizi,  uffici  dirigenziali  temporanei, posizioni
dirigenziali individuali e sezioni.
    2.  I  servizi  attengono  a funzioni di carattere continuativo e
sono  individualti  in relazione normativa, di indirizzo, controllo e
vigilanza dell'organo legislativo, di documentazione, comunicazione e
partecipazione.  Il  servizio  e' affidato alla responsabilita' di un
dipendente con qualifica dirigenziale.
    3.  All'interno  dei  servizi  possono  essere  costituite unita'
organizzative,  denominate  sezioni, affidate alla responsabilita' di
dipendenti  appartenenti  alla  categoria professionale "D" di cui al
C.C.N.L.  sul  nuovo  ordinamento professionale approvato il 31 marzo
1999.
    Le  sezioni  sono  costituite  per  lo  svolgimento  di attivita'
strumentali a quelle dirigenziali.
    4.  Nell'ambito  della direzione generale l'ufficio di presidenza
puo' istituire ambiti di coordinamento di funzioni omogenee.
    5. Il numero dei servizi, degli uffici temporanei e delle sezioni
e'   stabillito   nella   dotazione  organica  determinata  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3.
    6.  La  retribuzione  di posizione delle funzioni dirigenziali ed
organizzative  di cui al presente articolo, determinata con i criteri
previsti dai contratti collettivi di lavoro, non puo' accedere quella
stabilita  dalla  giunta  regionale  per  le  proprie  corrispondenti
strutture.