Art. 8. Strutture dirigenziali temporanee 1. Per la realizzazione di progetti specifici, ache a carattere sperimentale, possono essere istituiti uffici dirigenziali temporanei, equiparati ai servizi. 2. L'atto costitutivo degli uffici di cui al comma 1, stabilisce gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, le risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente, i tempi di realizzazione, i rapporti funzionali e di collaborazione con le strutture permanenti.