Art. 9. Regolamento di organizzazione 1. L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale e sentito il comitato di direzione, approva il regolamento di organizzazione. 2. Il regolamento, in particolare: determina la denominazione e la competenza dei servizi e delle posizioni individuali dirigenziali nonche' i relativi rapporti funzionali; definisce gli ambiti di coordinamento di cui all'art. 7 in numero omogeneo a quelli istituiti dalla giunta regionale nelle proprie direzioni; definisce le competenze dell'ufficio di presidenza e della dirigenza nel rispetto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; definisce le procedure per la prestazione di assistenza e consulenza gli organi consiliari nell'iter formativo degli atti normativi, al fine del miglioramento della qualita' tecnica dei testi; istituisce, per l'esplemento delle attivita' previste dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del contratto collettivo dei dirigenti, il servizio di controllo interno; definisce le procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 3. Sulle materie di cui al comma 2, e' garantito il preventivo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e secondo le modalita' previste dall'art. 15.