Art. 9.
                    Regolamento di organizzazione
    1. L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale e
sentito   il   comitato  di  direzione,  approva  il  regolamento  di
organizzazione.
    2. Il regolamento, in particolare:
      determina  la denominazione e la competenza dei servizi e delle
posizioni   individuali  dirigenziali  nonche'  i  relativi  rapporti
funzionali;
      definisce  gli  ambiti  di  coordinamento  di cui all'art. 7 in
numero  omogeneo  a  quelli  istituiti  dalla  giunta regionale nelle
proprie direzioni;
      definisce  le  competenze  dell'ufficio  di  presidenza e della
dirigenza nel rispetto del principio della distinzione tra compiti di
indirizzo  politico  e  compiti  di  gestione  finanziaria, tecnica e
amministrativa;
      definisce  le  procedure  per  la  prestazione  di assistenza e
consulenza  gli  organi  consiliari  nell'iter  formativo  degli atti
normativi,  al  fine  del  miglioramento  della  qualita' tecnica dei
testi;
      istituisce, per l'esplemento delle attivita' previste dall'art.
20  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 e del contratto
collettivo dei dirigenti, il servizio di controllo interno;
      definisce   le   procedure   concorsuali   nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia.
    3.  Sulle  materie  di cui al comma 2, e' garantito il preventivo
confronto  con  le  organizzazioni  sindacali, nel rispetto di quanto
previsto  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro vigenti e
secondo le modalita' previste dall'art. 15.