Art. 10.
                      Modificazione all'art. 73
    1.  All'art. 73,  comma  2.bis,  della legge regionale n. 4/1995,
inserito  dall'art. 15  della legge regionale n. 5/1997, le parole "e
del  personale della Procura della Repubblica presso la Pretura" sono
soppresse.