Art. 11.
                      Modificazioni all'art. 75
    1.  L'art.  75  della legge regionale n. 4/1995 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  75 (Norme di riferimento). - 1. Per l'accesso alla stampa,
ai   mezzi   d'informazione   radiotelevisiva  e  per  la  propaganda
elettorale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia.".