Art. 11. Modificazioni all'art. 75 1. L'art. 75 della legge regionale n. 4/1995 e' sostituito dal seguente: "Art. 75 (Norme di riferimento). - 1. Per l'accesso alla stampa, ai mezzi d'informazione radiotelevisiva e per la propaganda elettorale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia.".