Art. 3. Modificazione all'art. 11 1. Il comma 6, dell'art. 11, della legge regionale n. 4/1995 e' sostituito dal seguente: "6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".