Art. 3.
                      Modificazione all'art. 11
    1.  Il  comma 6, dell'art. 11, della legge regionale n. 4/1995 e'
sostituito dal seguente:
      "6.  Chi  ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di
sindaco  nei  comuni  con popolazione superiore a 15.000 abitanti non
e',  allo  scadere  del  secondo mandato, immediatamente rieleggibile
alla  medesima  carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se
uno  dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni,
sei   mesi   e   un   giorno,  per  causa  diversa  dalle  dimissioni
volontarie.".