Art. 5.
                      Modificazione all'art. 24
    1.  Il  comma 2, dell'art. 24, della legge regionale n. 4/1995 e'
sostituito dal seguente:
      "2.  Ai  sorteggiati  il sindaco o il commissario notifica, nel
piu'  breve  tempo,  e al piu' tardi non oltre il quindicesimo giorno
precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un
ufficiale  giudiziario  o  di  un  messo  comunale. L'eventuale grave
impedimento  deve  essere  comunicato,  entro  quarantotto  ore dalla
notifica  della  nomina,  al sindaco o al commissario, che provvede a
sostituire  gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui al
comma 1.".