Art. 5. Modificazione all'art. 24 1. Il comma 2, dell'art. 24, della legge regionale n. 4/1995 e' sostituito dal seguente: "2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel piu' breve tempo, e al piu' tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui al comma 1.".