Art. 6. Modificazioni all'art. 33 1. Il comma 1, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 e' sostituito dal seguente: "1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta: a) da non meno di 5 e da non piu' di 8 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti; b) da non meno di 10 e da non piu' di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti; c) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.". 2. Il comma 2, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 e' abrogato. 3. Al comma 5, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 le parole ", dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse. 4. Dopo il comma 6, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.". 5. Al comma 8 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 le parole ", dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse.