Art. 6.
                      Modificazioni all'art. 33
    1.  Il  comma 1, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 e'
sostituito dal seguente:
      "1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati
al  consiglio  comunale  e delle collegate candidature alla carica di
sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:
        a) da  non  meno  di  5  e da non piu' di 8 elettori, che non
siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;
        b)  da  non  meno di 10 e da non piu' di 20 elettori, che non
siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;
        c) da  non  meno  di 30 e da non piu' di 60 elettori, che non
siano  candidati,  nei  comuni  con  popolazione  da  3.001  a 15.000
abitanti.".
    2.  Il  comma 2, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 e'
abrogato.
    3.  Al  comma 5, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 le
parole  ",  dai  giudici  di  pace  o  dai segretari giudiziari" sono
soppresse.
    4. Dopo il comma 6, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995
e' aggiunto il seguente:
      "6-bis.  Le  sottoscrizioni  e  le relative autenticazioni sono
nulle  se  anteriori  al centottantesimo giorno precedente il termine
fissato per la presentazione delle candidature.".
    5.  Al  comma  8  dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 le
parole  ",  dai  giudici  di  pace  o  dai segretari giudiziari" sono
soppresse.