Art. 2.
     Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 12/1997
    1.  L'art. 10  della legge regionale n. 12/1997 e' sostituito dal
seguente:
    "Art. 10 (Affitto, locazione, comodato). - 1. I beni appartenenti
al  patrimonio  disponibile  della  Regione  possono  essere  dati in
affitto,  in  locazione o in comodato dalla giunta regionale, secondo
le norme del codice civile e delle leggi speciali.
    2.  La giunta regionale individua i casi in cui il bene e' ceduto
in godimento con provvedimento dirigenziale.
    3.  I contratti di locazione e di affitto possono essere conclusi
a seguito di trattativa privata preceduta idonei avvisi pubblici; nel
caso  vi  siano  piu'  richieste, si procede all'espletamento di gara
ufficiosa.  Qualora  alla  gara  ufficiosa partecipi un ente pubblico
questo   e'   preferito,   a   parita'   di  condizioni,  agli  altri
partecipanti. Tali contratti sono rinnovabili.
    4.  E'  consentito  il  ricorso  alla  trattativa  privata  senza
pubblicazione  di  avvisi  ove  sussistano  motivate  ragioni, ovvero
quando  il  contratto  abbia  luogo  a  favore  di  enti pubblici. La
trattativa  viene  svolta  sulla  base  del  canone  determinato,  in
relazione   ai  valori  di  mercato,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 18.
    5.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nella  legge
regionale  9 agosto  1994,  n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio
immobiliare  regionale  in  attuazione  dell'  art. 4, comma 1, della
legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 "Legge finanziaria per gli anni
1994/1996"),   per   le  locazioni  di  unita'  abitative  a  persone
ultrasessantenni  o  aventi  nel proprio nucleo familiare una persona
con handicap.
    6.  I  beni  immobili  del  patrimonio  disponibile della Regione
possono   essere   concessi   in   godimento,   a   titolo  gratuito,
esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per
lo   svolgimento   delle   loro   attivita'   istituzionali,  qualora
riconosciute  dalla  Regione di interesse pubblico in ambito sociale,
culturale o educativo.
    7.  E'  facolta'  dell'amministrazione  regionale, in deroga alle
procedure  previste  dal  comma  3,  assegnare  in  locazione  unita'
immobiliari  del  proprio  patrimonio  a  soggetti  occupanti  unita'
immobiliari  di proprieta' regionale di cui e' necessario ottenere la
disponibilita' per adibirle ad attivita' tendenti al conseguimento di
fini istituzionali o per ristrutturarle o per restaurarle.".