Art. 3.
     Modificazione all'art. 12 della legge regionale n. 12/1997
    1.  Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/1997
e' aggiunto il seguente:
      "1-bis,  Per  la gestione dei beni immobili da destinare ad uso
abitativo,  commerciale  e  alberghiero,  la  Regione  puo' avvalersi
direttamente   dell'azienda  regionale  per  l'edilizia  residenziale
pubblica  di  cui  alla  legge  regionale  9 settembre  1999,  n.  30
(Istituzione  della  azienda  regionale per l'edilizia residenziale -
agence re'gionale pour le logement).".