Art. 4.
     Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1997
    1.  L'art. 13  della legge regionale n. 12/1997 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.   13  (Alienazione  dei  beni). - 1.  La  giunta  regionale
presenta   annualmente  all'  approvazione  del  consiglio  regionale
l'elenco  dei  beni  immobili del patrimonio disponibile per i quali,
non  risultando  concretamente  perseguibile  la  destinazione  ad un
pubblico  servizio  o  ad  una  pubblica funzione, intende avviare la
procedura di alienazione, indicandone le modalita'.
    2.  Per particolari ragioni di interesse pubblico l'alienazione a
favore  di  enti  pubblici  non  economici  puo'  avvenire  a  titolo
gratuito.
    3.  Eccezion  fatta  per  le  alienazioni di cui al comma 2 e per
quelle  a  favore  dei  comuni,  disciplinate  dalla  legge regionale
23 novembre  1994,  n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprieta'
regionale   a  favore  dei  comuni),  le  alienazioni  dei  beni  del
patrimonio  regionale  sono disposte dalla giunta regionale, mediante
asta  pubblica,  sulla  base  del  valore di stima determinato con le
modalita' di cui all'art. 18.
    4.  La  giunta  regionale  individua  i  casi  in  cui si procede
all'alienazione di beni con provvedimento dirigenziale.
    5.   In   caso  di  necessita'  ed  urgenza  e'  consentita,  con
deliberazione  del  consiglio  regionale,  l'alienazione  di beni non
inseriti nell'elenco di cui al comma 1.
    6.  E'  consentito, per i beni previsti nell'elenco approvato dal
consiglio  regionale ai sensi del comma 1, procedere ad alienazione a
trattativa privata, fermo restando il valore di stima determinato con
le modalita' di cui all'art. 18, quando:
      a) sia stato infruttuosamente esperito almeno un incanto;
      b) il  valore  di  stima non superi l'importo di 200 milioni di
lire  (euro  103.291,38);  se  il  valore di stima e' superiore a 100
milioni  di lire (euro 51.645,69) la trattativa deve essere preceduta
da idonei avvisi pubblici;
      c) si  tratti  di beni ubicati in zone agricole; in tal caso la
trattativa  privata  deve  avvenire  con i proprietari confinanti, in
funzione del riquadramento della proprieta' fondiaria;
      d) si tratti di cessioni a societa' a prevalente partecipazione
pubblica,  per la realizzazione di opere, impianti o servizi pubblici
o di pubblico interesse;
      e) si  tratti di cessioni, per particolari ragioni di interesse
pubblico, ad enti pubblici o ad enti privati senza scopo di lucro.
    7.  I  valori  di  cui alla lettera b) del comma 6 possono essere
annualmente aggiornati dalla giunta regionale.
    8. Per l'alienazione di immobili adibiti ad attivita' industriale
o artigianale la gara o altra modalita' di alienazione possibile deve
essere  preceduta  da  trattativa  privata  con  i soggetti occupanti
l'immobile  a  titolo  di  comodato  o  di  locazione,  previo parere
favorevole   delle  strutture  regionali  competenti  in  materia  di
industria  o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo
le modalita' di cui all'art. 18.
    9.  Per  l'alienazione  di  diritti  di  comproprieta'  qualsiasi
procedura   di  alienazione  e'  preceduta  dall'offerta  agli  altri
comproprietari,  in  proporzione  alle quote possedute da ciascuno di
essi, salvo rinuncia.
    10.  L'alienazione  dei  reliquati  stradali avviene, salvo che a
cio'  ostino  ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti,
con  vendita  a  trattativa  privata,  previo parere favorevole della
struttura  regionale  competente  in  materia  di viabilita' e previa
perizia  di stima redatta secondo le modalita' di cui all' art. 18. I
reliquati  stradali  non  sono  compresi  nell'elenco  approvato  dal
consiglio regionale di cui al comma  1. Qualora la trattativa privata
non  vada  a  buon  fine si provvede all'alienazione con le modalita'
ordinarie.
    11.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  i  diritti di prelazione
legale.".