Art. 4. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1997 1. L'art. 13 della legge regionale n. 12/1997 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Alienazione dei beni). - 1. La giunta regionale presenta annualmente all' approvazione del consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali, non risultando concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, intende avviare la procedura di alienazione, indicandone le modalita'. 2. Per particolari ragioni di interesse pubblico l'alienazione a favore di enti pubblici non economici puo' avvenire a titolo gratuito. 3. Eccezion fatta per le alienazioni di cui al comma 2 e per quelle a favore dei comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprieta' regionale a favore dei comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte dalla giunta regionale, mediante asta pubblica, sulla base del valore di stima determinato con le modalita' di cui all'art. 18. 4. La giunta regionale individua i casi in cui si procede all'alienazione di beni con provvedimento dirigenziale. 5. In caso di necessita' ed urgenza e' consentita, con deliberazione del consiglio regionale, l'alienazione di beni non inseriti nell'elenco di cui al comma 1. 6. E' consentito, per i beni previsti nell'elenco approvato dal consiglio regionale ai sensi del comma 1, procedere ad alienazione a trattativa privata, fermo restando il valore di stima determinato con le modalita' di cui all'art. 18, quando: a) sia stato infruttuosamente esperito almeno un incanto; b) il valore di stima non superi l'importo di 200 milioni di lire (euro 103.291,38); se il valore di stima e' superiore a 100 milioni di lire (euro 51.645,69) la trattativa deve essere preceduta da idonei avvisi pubblici; c) si tratti di beni ubicati in zone agricole; in tal caso la trattativa privata deve avvenire con i proprietari confinanti, in funzione del riquadramento della proprieta' fondiaria; d) si tratti di cessioni a societa' a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione di opere, impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse; e) si tratti di cessioni, per particolari ragioni di interesse pubblico, ad enti pubblici o ad enti privati senza scopo di lucro. 7. I valori di cui alla lettera b) del comma 6 possono essere annualmente aggiornati dalla giunta regionale. 8. Per l'alienazione di immobili adibiti ad attivita' industriale o artigianale la gara o altra modalita' di alienazione possibile deve essere preceduta da trattativa privata con i soggetti occupanti l'immobile a titolo di comodato o di locazione, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo le modalita' di cui all'art. 18. 9. Per l'alienazione di diritti di comproprieta' qualsiasi procedura di alienazione e' preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi, salvo rinuncia. 10. L'alienazione dei reliquati stradali avviene, salvo che a cio' ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di viabilita' e previa perizia di stima redatta secondo le modalita' di cui all' art. 18. I reliquati stradali non sono compresi nell'elenco approvato dal consiglio regionale di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine si provvede all'alienazione con le modalita' ordinarie. 11. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.".