Art. 5. Modificazione all'art. 15 della legge regionale n. 12/1997 1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1997 e' sostituito dal seguente: "3. La permuta di beni immobili non e' consentita quando l'eventuale conguaglio a carico della controparte sia superiore al cinquanta per cento del valore del bene di proprieta' regionale.".