Art. 5.
     Modificazione all'art. 15 della legge regionale n. 12/1997
    1.  Il  comma  3 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1997 e'
sostituito dal seguente:
      "3.  La  permuta  di  beni  immobili  non  e' consentita quando
l'eventuale  conguaglio  a  carico della controparte sia superiore al
cinquanta per cento del valore del bene di proprieta' regionale.".