Art. 6. Modificazioni all'art. 16 della legge regionale n. 12/1997 1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1997 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai soggetti pubblici che non esercitano attivita' economica possono essere concessi i diritti di cui al comma 2.". 2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1997 e' sostituito dal seguente: "3. La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprieta' di terzi a favore della Regione e' consentita in tutti i casi in cui cio' sia conveniente e utile per l'amministrazione. La costituzione e' disposta dalla giunta regionale.".