Art. 6.
     Modificazioni all'art. 16 della legge regionale n. 12/1997
    1.  Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1997
e' aggiunto il seguente:
      "2-bis.  Ai  soggetti  pubblici  che  non  esercitano attivita'
economica possono essere concessi i diritti di cui al comma 2.".
    2.  Il  comma  3 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1997 e'
sostituito dal seguente:
      "3.  La  costituzione  di  diritti  reali  di godimento su beni
immobili  di proprieta' di terzi a favore della Regione e' consentita
in   tutti   i   casi  in  cui  cio'  sia  conveniente  e  utile  per
l'amministrazione.   La   costituzione   e'   disposta  dalla  giunta
regionale.".