Art. 9. Inserimento dell'art. 41-bis della legge regionale n. 12/1997 1. Dopo l'art. 41 della legge regionale n. 12/1997 e' aggiunto il seguente: "Art. 41-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni della presente legge possono essere derogate, per motivate ragioni di pubblico interesse o di convenienza economica per l'amministrazione regionale, nei casi di cessioni in godimento, a titolo personale o reale, costituenti prestazioni di fattispecie giuridiche complesse previste dalla normativa vigente, quali convenzioni tra enti pubblici ed accordi di programma.".