Art. 9.
    Inserimento dell'art. 41-bis della legge regionale n. 12/1997
    1. Dopo l'art. 41 della legge regionale n. 12/1997 e' aggiunto il
seguente:
    "Art.  41-bis  (Disposizione  finale). - 1. Le disposizioni della
presente  legge  possono  essere  derogate,  per  motivate ragioni di
pubblico  interesse  o di convenienza economica per l'amministrazione
regionale,  nei  casi  di cessioni in godimento, a titolo personale o
reale,  costituenti  prestazioni  di fattispecie giuridiche complesse
previste dalla normativa vigente, quali convenzioni tra enti pubblici
ed accordi di programma.".