(Pubblicata nel Bollettino ufficialedella Regione Valle D'Aosta n. 4 del 19 gennaio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Valle d'Aosta promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici pubblici e privati, e dei luoghi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attivita' sociali da parte delle persone disabili.