(Pubblicata nel Bollettino ufficialedella Regione Valle D'Aosta n. 4
                        del 19 gennaio 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La  Regione  Valle  d'Aosta  promuove iniziative ed interventi
atti a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita'
degli  edifici  pubblici  e privati, e dei luoghi aperti al pubblico,
quali  condizioni  essenziali  per favorire la vita di relazione e la
partecipazione   alle   attivita'  sociali  da  parte  delle  persone
disabili.