Art. 10.
             Edifici e luoghi privati aperti al pubblico
    1. Per  la  realizzazione  di  opere  direttamente finalizzate al
superamento  e  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche in
edifici  e luoghi privati aperti al pubblico, possono essere concessi
contributi  ai  soggetti  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in
misura   non  superiore  al  settantacinque  per  cento  della  spesa
effettivamente  sostenuta  e  comunque per un importo non superiore a
lire 100 milioni per ogni singola unita' immobiliare.
    2. I  contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli
concessi  in  base  ad  altre  leggi  regionali per interventi, sulla
stessa   unita'   immobiliare,   relativi  alla  tipologia  di  opere
finanziate con la presente legge.