Art. 12.
                        Ausili e attrezzature
    1. Per ausili ed attrezzature si intendono:
      a) beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione;
      b) beni   mobili   idonei   al   superamento   delle   barriere
architettoniche  e  a  favorire  la mobilita' interna ed esterna agli
edifici;
      c) strumenti  di  adattamento  degli  autoveicoli e motoveicoli
anche se prodotti in serie.
    2. Per  l'acquisto  e  la  installazione  degli  ausili  e  delle
attrezzature di cui al comma 1 possono essere concessi contributi:
      a) ai  soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), in
misura  non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente
sostenuta  e  comunque  per un importo non superiore a 50 milioni per
ogni singolo intervento;
      b) alle  persone  di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), nella
misura   percentuale   indicata   all'art. 21,   dedotto  l'eventuale
finanziamento concesso dal Servizio sanitario nazionale.