Art. 12. Ausili e attrezzature 1. Per ausili ed attrezzature si intendono: a) beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione; b) beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilita' interna ed esterna agli edifici; c) strumenti di adattamento degli autoveicoli e motoveicoli anche se prodotti in serie. 2. Per l'acquisto e la installazione degli ausili e delle attrezzature di cui al comma 1 possono essere concessi contributi: a) ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 50 milioni per ogni singolo intervento; b) alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), nella misura percentuale indicata all'art. 21, dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal Servizio sanitario nazionale.