Art. 13.
 Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto
    1.  I  comuni  sono autorizzati a concedere il settantacinque per
cento  della  spesa  per  il  pagamento  degli  interessi  su mutui o
prestiti   contratti   per  l'acquisto  di  mezzi  necessari  per  la
locomozione  ad  uso privato a favore di cittadini di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  c),  ovvero di coloro i quali abbiano in carico i
beneficiari  ai  sensi  dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi).
    2. Gli   interessati  per  essere  ammessi  a  beneficiare  degli
interventi di cui al comma 1, riferiti ad un solo veicolo, non devono
aver  usufruito  del beneficio nel quadriennio precedente, a meno che
non  documentino  che  la  sostituzione dell'autoveicolo sia dovuta a
cause   di   forza  maggiore  quali  la  distruzione,  il  furto,  il
danneggiamento    grave,   la   radiazione   dalla   circolazione   o
l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati.