Art. 13. Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto 1. I comuni sono autorizzati a concedere il settantacinque per cento della spesa per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato a favore di cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ovvero di coloro i quali abbiano in carico i beneficiari ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). 2. Gli interessati per essere ammessi a beneficiare degli interventi di cui al comma 1, riferiti ad un solo veicolo, non devono aver usufruito del beneficio nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione dell'autoveicolo sia dovuta a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave, la radiazione dalla circolazione o l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati.