Art. 14.
Acquisto  di  veicoli  privati  da  parte  di persone non titolari di
                               patente
    1. I  comuni  possono  concedere  contributi fino al quindici per
cento  della  spesa  sostenuta  e  riferita  ad  un  solo veicolo per
l'acquisto  di  mezzi  necessari per la locomozione ad uso privato di
cittadini  di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), non in possesso di
patente  di  guida  e  per  il  cui  trasporto  si rendono necessarie
particolari tipologie di veicoli.