Art. 14. Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente 1. I comuni possono concedere contributi fino al quindici per cento della spesa sostenuta e riferita ad un solo veicolo per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato di cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), non in possesso di patente di guida e per il cui trasporto si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli.