Art. 16. Informazione e accessibilita' 1. La struttura regionale competente di cui all'art. 5 provvede in merito agli aspetti tecnici e sociali relativi alla disabilita' fisica, psichica e sensoriale, e a compiti comunque connessi all'applicazione della presente legge ed individuati dalla giunta regionale con i provvedimenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). 2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione dell'unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, nonche' di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura sia pubblica che privata, competente in materia.