Art. 16.
                    Informazione e accessibilita'
    1. La  struttura  regionale competente di cui all'art. 5 provvede
in  merito  agli  aspetti tecnici e sociali relativi alla disabilita'
fisica,   psichica  e  sensoriale,  e  a  compiti  comunque  connessi
all'applicazione  della  presente  legge  ed individuati dalla giunta
regionale  con  i  provvedimenti  previsti  dall'art.  8  della legge
regionale   23  ottobre  1995,  n.  45  (Riforma  dell'organizzazione
dell'amministrazione  regionale della Valle d'Aosta e revisione della
disciplina del personale).
    2. Nello  svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la struttura
regionale  competente  si  avvale  della  collaborazione  dell'unita'
sanitaria  locale  della  Valle  d'Aosta, nonche' di ogni altro ente,
istituzione,   associazione  di  natura  sia  pubblica  che  privata,
competente in materia.