Art. 19.
             Assegnazione dei fondi regionali ai comuni
    1. Entro  il termine perentorio stabilito con deliberazione della
giunta regionale, i comuni comunicano alla Regione il loro fabbisogno
presunto per l'anno successivo, da ripartire fra i soggetti privati e
gli enti privati aventi diritto.
    2. I  comuni  sulla  base  dei  fondi  regionali  loro assegnati,
eventualmente  integrati  con fondi propri, concedono i contributi ai
soggetti e agli enti che ne fanno richiesta e ne hanno titolo.