Art. 2.
                             Interventi
    1. Le   finalita'   di   cui   all'art. 1   sono  perseguite,  in
particolare, attraverso:
      a) la   promozione   di   attivita'   di  sensibilizzazione  ed
informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale
che impediscano l'integrazione sociale delle persone disabili;
      b) la   disciplina  edilizia  delle  nuove  costruzioni,  delle
ristrutturazioni  dei  luoghi  aperti  al  pubblico  e  di ogni altro
intervento di edilizia;
      c) gli  interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere
architettoniche  dagli  edifici pubblici e privati aperti al pubblico
esistenti,  nonche'  dai  luoghi aperti al pubblico, intendendosi per
tali  quelli  in  cui  l'accesso,  anche se subordinato a determinate
condizioni,  e'  consentito  ad  un  numero indeterminato di persone,
senza bisogno di invito o permesso;
      d) gli  interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere
architettoniche dagli edifici privati esistenti;
      e) gli   interventi   finanziari   per  l'acquisto  di  ausili,
attrezzature e mezzi necessari per la locomozione ad uso privato.