Art. 2. Interventi 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, attraverso: a) la promozione di attivita' di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscano l'integrazione sociale delle persone disabili; b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni dei luoghi aperti al pubblico e di ogni altro intervento di edilizia; c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico esistenti, nonche' dai luoghi aperti al pubblico, intendendosi per tali quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, e' consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso; d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti; e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi necessari per la locomozione ad uso privato.