Art. 20.
               Modalita' di erogazione dei contributi
    1. La   Regione   o   il   comune,   entro  trenta  giorni  dalla
presentazione  della documentazione attestante le spese sostenute per
l'esecuzione   delle  opere  o  l'acquisto  dei  beni,  predispongono
l'erogazione del contributo.
    2. Qualora  la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a
quella preventivata, il contributo e' conseguentemente ridotto, fermo
restando  il  rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 9,
10, 11, 12, 13 e 14.
    3. Qualora  le opere realizzate e i beni acquistati non risultino
conformi  alla  documentazione  presentata con le domande di cui agli
articoli  17  e  18, e' disposta la revoca del contributo concesso da
parte della Regione o del comune.
    4. Le  somme eventualmente recuperate dai comuni, per effetto dei
provvedimenti  di cui ai commi 2 e 3, possono essere reimpiegate fino
all'esaurimento   delle   graduatorie  degli  aventi  diritto  ed  al
raggiungimento  dei  limiti  di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e
14.
    5. I comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi
erogati   entro   un   anno  dalla  approvazione  del  piano  di  cui
all'art. 15.  La  Regione  eroga  il saldo delle somme assegnate agli
enti   pubblici.   I  comuni  restituiscono  le  somme  eventualmente
inutilizzate.