Art. 20. Modalita' di erogazione dei contributi 1. La Regione o il comune, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquisto dei beni, predispongono l'erogazione del contributo. 2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo e' conseguentemente ridotto, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 3. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 17 e 18, e' disposta la revoca del contributo concesso da parte della Regione o del comune. 4. Le somme eventualmente recuperate dai comuni, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto ed al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 5. I comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dalla approvazione del piano di cui all'art. 15. La Regione eroga il saldo delle somme assegnate agli enti pubblici. I comuni restituiscono le somme eventualmente inutilizzate.