Art. 21.
              Determinazioni percentuali di intervento
    1. La  seguente  tabella  si  applica per la determinazione delle
percentuali  di intervento di cui all'art. 11 e all'art. 12, comma 2,
lettera b) in relazione al reddito del richiedente:
      a) fino  al  minimo  vitale  ai  sensi della legge regionale n.
19/1994: 100%;
      b) fino a L. 20.000.000 oltre il minimo vitale: 90%;
      c) da  L.  20.000.001  a  L. 30.000.000 oltre il minimo vitale:
80%;
      d) da  L.  30.000.001  a  L. 40.000.000 oltre il minimo vitale:
70%;
      e) da L. 40.000001 a L. 50.000.000 oltre il minimo vitale: 60%;
      f) da  L.  50.000.001  a  L. 60.000.000 oltre il minimo vitale:
50%;
      g) da  L.  60.000.001  a  L. 70.000.000 oltre il minimo vitale:
40%;
      h) da  L.  70.000.001  a L. 150.000.000 oltre il minimo vitale:
30%.