Art. 22.
                      Disposizioni finanziarie
    1. Per  l'applicazione  della  presente  legge  e' autorizzata la
spesa  di  lire 1,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi per
l'anno  2000  che  gravera'  sugli  stanziamenti iscritti al capitolo
58700 del bilancio triennale della Regione 1998/2000.
    2. A decorrere dall'anno 2001 la spesa di cui alla presente legge
sara'  determinata  con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio
e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).