Art. 24. Norme transitorie 1. Per l'anno 1998 le domande presentate ai sensi della legge regionale n. 42/1995, e della legge regionale n. 16/1998, sono riesaminate d'ufficio ai sensi della presente legge. 2. Le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regioale n. 42/1995 da persone aventi i requisiti soggettivi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) e respinte per inosservanza dei termini temporali di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 42/1995 sono riesaminate d'ufficio ai sensi della presente legge.