Art. 24.
                          Norme transitorie
    1. Per  l'anno  1998  le  domande presentate ai sensi della legge
regionale  n.  42/1995,  e  della  legge  regionale  n. 16/1998, sono
riesaminate d'ufficio ai sensi della presente legge.
    2. Le  domande  presentate  a  decorrere dalla data di entrata in
vigore  della legge regioale n. 42/1995 da persone aventi i requisiti
soggettivi  previsti  dall'art. 3, comma 1, lettera c) e respinte per
inosservanza dei termini temporali di cui agli articoli 15 e 16 della
legge  regionale n. 42/1995 sono riesaminate d'ufficio ai sensi della
presente legge.