Art. 3.
                             Beneficiari
    1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente legge:
      a) gli enti pubblici;
      b) gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale
in Valle d'Aosta;
      c) le   persone  portatrici  di  handicap  consistente  in  una
menomazione  e  una  disabilita'  funzionale  permanente  dalle quali
discendono  obiettive  difficolta'  alla  mobilita'  o  alla  vita di
relazione,  certificate  dalle  commissioni mediche di cui alla legge
regionale  7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili,
ciechi  civili  e  sordomuti) ovvero da un medico di sanita' pubblica
per  le  persone ultrasessantacinquenni e per le persone appartenenti
alle  seguenti  categorie protette: invalidi del lavoro, invalidi per
servizio, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra.