Art. 3. Beneficiari 1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente legge: a) gli enti pubblici; b) gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta; c) le persone portatrici di handicap consistente in una menomazione e una disabilita' funzionale permanente dalle quali discendono obiettive difficolta' alla mobilita' o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche di cui alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) ovvero da un medico di sanita' pubblica per le persone ultrasessantacinquenni e per le persone appartenenti alle seguenti categorie protette: invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra.