Art. 4.
                             Competenze
    1. I  comuni,  singolarmente  o in forma associata, sono titolari
delle  funzioni  amministrative  relative  agli interventi finanziari
previsti  dalla  presente  legge  a  favore  dei  beneficiari  di cui
all'art. 3, comma 1, lettere b) e c).
    2. La   giunta  regionale  esercita  le  funzioni  amministrative
relative  agli  interventi finanziari previsti dalla presente legge a
favore degli enti pubblici.