Art. 4. Competenze 1. I comuni, singolarmente o in forma associata, sono titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c). 2. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici.