Art. 8.
Edifici  soggetti  ai  vincoli  di  cui alla legge 10 giugno 1939, n.
1089,  e  successive  modficazioni,  e  29 giugno  1939,  n.  1497, e
                      successive modificazioni.
    1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
a  vincoli  di  cui  alle leggi 1o giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle
cose  d'interesse artistico e storico), e successive modificazioni, e
29 giugno  1939,  n.  1497  (Protezione  delle  bellezze naturali), e
successive  modificazioni,  nonche'  ai  vincoli  previsti  da  leggi
speciali  e  regionali  aventi  le  medesime  finalita',  qualora  le
autorizzazioni  previste  dagli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989
non possano essere concesse per il mancato rilascio del nulla osta da
parte   delle  autorita'  competenti  alla  tutela  del  vincolo,  la
conformita'  alle  norme  vigenti  in  materia di accessibilita' e di
superamento  delle  barriere  architettoniche puo' essere realizzata,
d'intesa  con  l'organo  competente  alla  tutela  del  vincolo,  con
apparecchiature  rispondenti  alle specifiche di cui al punto 8.1.13.
del  decreto  ministero  lavori pubblici n. 236/1989 ovvero con opere
provvisionali,  come  definite dall'art. 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  7 gennaio  1956,  n. 164 (Norme per la preverzione
degli  infortuni  sul  lavoro  nelle  costruzioni),  nei limiti della
compatibilita'  suggerita  dai  vincoli stessi; laddove per la natura
dei luoghi e delle opere non fossero possibili gli accorgimenti sopra
descritti,  il  gerente  provvede  a  renderli  accessibili  mediante
personale all'uopo addetto.