Art. 8. Edifici soggetti ai vincoli di cui alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modficazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. 1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti a vincoli di cui alle leggi 1o giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modificazioni, nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali e regionali aventi le medesime finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 non possano essere concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata, d'intesa con l'organo competente alla tutela del vincolo, con apparecchiature rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13. del decreto ministero lavori pubblici n. 236/1989 ovvero con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la preverzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), nei limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi; laddove per la natura dei luoghi e delle opere non fossero possibili gli accorgimenti sopra descritti, il gerente provvede a renderli accessibili mediante personale all'uopo addetto.