Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento,  adottato  ai  sensi dell'art. 30,
comma 1,  della  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7, e dell'art. 5,
comma  2,  del regolamento per la gestione del fondo regionale per lo
sviluppo  della  montagna  approvato con decreto del presidente della
giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres. (d'ora in poi citato
come  "Regolamento  per  la  gestione del fondo"), ha come oggetto il
finanziamento  dei  progetti  di cui all'art. 4, comma 2, lettera a),
della   legge   regionale   8 aprile   1997,  n.  10,  in  esecuzione
dell'indirizzo  programmatico  e  amministrativo dettato dalla giunta
regionale  ai  sensi  dei  commi  3 e 4 del citato art. 4 della legge
regionale  n.  10  del 1997, come sostituiti dall'art. 6, commi 210 e
211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.
                               Art. 2.
                  Definizione di progetto integrato
    1.  Progetti  finanziabili  devono corrispondere alla descrizione
contenuta nell'allegato 1.
                               Art. 3.
                         T e r r i t o r i o
    1.  Gli  investimenti  previsti  dai  progetti  sono  localizzati
esclusivamente  nel  territorio  indicato dall'art. 4, comma 1, della
legge regionale n. 10 del 1997.
    2.  Per  la localizzazione dell'investimento si considera la sede
legale, o la residenza, del beneficiario del finanziamento, o, se non
coincide  con  la  sede  legale  o  la residenza, la sede dell'unita'
locale  interessata  dall'investimento (sede operativa, stabilimento,
filiale, ufficio decentrato e analoghi).
                               Art. 4.
              Beneficiari e presentazione dei progetti
    1.  Possono  presentare  i  progetti  tanto  i soggetti pubblici,
quanto i soggetti privati.
    2.  Possono  presentare  i  progetti  anche  soggetti privati non
costituiti  in  impresa.  Nel  caso  di  progetti  che  presuppongono
attivita'  svolte  in forma di impresa, i soggetti interessati devono
costituirsi  in impresa entro il termine fissato nel provvedimento di
approvazione della graduatoria.
    3.  I progetti vengono presentati con la domanda di finanziamento
al  servizio  autonomo  per  lo  sviluppo della montagna, al quale e'
attribuita  l'amministrazione  del  fondo  regionale  per lo sviluppo
della  montagna. La domanda e' redatta secondo il modello predisposto
dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.
    4.  La  domanda  di  un  soggetto che non sia una amministrazione
pubblica  deve  essere  sottoscritta  in  presenza dell'incaricato al
ricevimento.  La sottoscrizione della domanda puo' avvenire anche non
in  presenza  dell'incaricato,  allegando  copia  fotostatica  di  un
documento di identita' in corso di validita' di chi sottoscrive.
    5.  La  domanda,  corredata  della  documentazione  richiesta dal
presente regolamento, contiene tra l'altro le seguenti dichiarazioni,
riferite al soggetto che presenta il progetto:
      a) di  non  avere  ricevuto contributi pubblici per il medesimo
investimento;
      b) ai  fini dell'applicazione del regime di aiuti "de minimis",
di  avere  o non avere percepito nel triennio precedente contributi a
titolo  di  aiuto  "de  minimis",  indicando  in caso affermativo gli
importi e la data di concessione dei medesimi;
      c) di  essere  nella  condizione  giuridica di poter recuperare
l'I.V.A.   relativa   alle   spese   che   verranno   sostenute   per
l'effettuazione  degli investimenti oggetto del contributo, ovvero di
non  poter  recuperare l'I.V.A. suddetta e, pertanto, di chiederne il
riconoscimento  come spesa ammissibile ai sensi del comma 4 dell'art.
9 del regolamento per la gestione del fondo.
    6.  Nel  caso  di  un  progetto  che  si componga di sub-progetti
proposti   da   soggetti   distinti,  e'  richiesta  una  domanda  di
finanziamento  per ognuno dei sub-progetti, sottoscritta dal soggetto
che deve attuare il relativo investimento.
    7. Presentazioni congiunte della domanda di finanziamento diverse
da  quella  indicata  al  comma  6  devono trovare riscontro in forme
associative riconosciute dalla legge.
    8.  Dei  termini iniziali e finali di presentazione dei progetti,
nonche'  delle  modalita'  di  presentazione  degli  stessi, compreso
l'utilizzo  dei  previsti  modelli,  si  da'  avviso  con  bando  del
direttore  del  servizio  autonomo  per  lo  sviluppo della montagna,
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il bando, inoltre,
descrive  sinteticamente  la  tipologia  dei  progetti  finanziabili,
indica  le  risorse  disponibili e riporta le informazioni essenziali
sui  requisiti  dei  beneficiari  e sulle condizioni che devono esser
rispettate per poter usufruire del finanziamento, cosi' come definiti
con  il  presente  regolamento,  alla  cui  applicazione  il bando fa
esplicito  rinvio  con  contestuale invito a prenderne visione presso
gli  uffici  del  servizio  autonomo per lo sviluppo della montagna o
altri uffici indicati nel bando stesso.
    9.   Con   il   bando  si  provvede  a  informare  previamente  i
presentatori dei progetti sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
                               Art. 5.
              Termine per la presentazione dei progetti
    1.  Il  termine,  indicato  nel  bando del direttore del servizio
autonomo per lo sviluppo della montagna, entro il quale devono essere
presentati,  con  la  domanda  di finanziamento, i progetti corredati
della   documentazione  elencata  nell'allegato  1  non  puo'  essere
superiore  ai  sessanta  giorni successivi alla data di pubblicazione
del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.
    2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere differito o prorogato
dal  direttore  del  servizio autonomo per lo sviluppo della montagna
con avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, nel
caso  si constati che il termine suddetto non possa essere rispettato
o appaia troppo breve a causa di circostanze e ragioni oggettivamente
valutabili.
                               Art. 6.
                     Ammissibilita' dei progetti
    1.  I  progetti  privi  delle  relative domande di finanziamento,
cosi'  come  specificato dall'art. 4, e della documentazione elencata
nell'allegato  1  e  i  progetti complessivamente in contrasto con il
presente  regolamento,  in  quanto  non  rispettano  le condizioni di
ammissibilita'  specificate  nell'allegato  1 o, pur rispettando tali
condizioni,  sono  composti  da  sub-progetti per la maggior parte in
contrasto   con   le  condizioni  poste  dal  regolamento,  non  sono
ammissibili a finanziamento.
    2.  Nel  caso  che singoli sub-progetti o singole spese non siano
ammissibili,  i  progetti  vengono comunque considerati ammissibili a
condizione  che  lo  stralcio dei sub-progetti o delle spese suddetti
dai   progetti   in   cui   sono   inseriti,   non   comporti   anche
l'inammissibilita'  dei  progetti  complessivamente  considerati  per
contrasto  con il presente regolamento, secondo quanto specificato al
comma 1.
    3.  Nel  caso di progetti, o sub-progetti, presentati da soggetti
che  intendono  costituire,  per  la realizzazione degli investimenti
previsti,   un'impresa   dopo   l'approvazione  della  graduatoria  o
presentati  da  soggetti  che,  potendolo,  intendono  realizzare gli
investimenti  senza costituirsi in impresa, un motivo per considerare
non  ammissibile  un  progetto,  o  un sub-progetto, e' rappresentato
anche  dalla  valutazione  sull'adeguatezza  dei  titoli  di studio e
professionali o delle esperienze lavorative delle persone interessate
rispetto all'attivita' cui sono finalizzati gli investimenti.
                               Art. 7.
                 Regimi d'aiuto e spese ammissibili
    1.  Il  finanziamento  consiste in un contributo a fondo perduto,
nel  rispetto dei limiti percentuali sulle spese ammissibili indicati
dalle  disposizioni  normative  della Regione in relazione alle varie
tipologie di investimento, nonche', in assenza di specifica normativa
regionale,  dalle  disposizioni  comunitarie direttamente applicabili
dall'amministrazione regionale.
    2.  Per  i  contributi  alle  imprese e, in generale, ai soggetti
privati  si  applicano  le disposizioni in vigore relative agli aiuti
"de  minimis" e, comunque, i seguenti limiti contributivi rispetto al
totale della spesa ammissibile di ogni singolo sub-progetto:
      a) 60   per   cento   nella   zona   omogenea   di   svantaggio
socio-economico   A  individuata  dalla  giunta  regionale  ai  sensi
dell'art.  3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n.
13;
      b) 70   per   cento   nella   zona   omogenea   di   svantaggio
socio-economico B;
      c)   80   per   cento   nella   zona   omogenea  di  svantaggio
socio-economico C.
    3.   Oltre  alle  spese  indicate  nelle  disposizioni  normative
richiamate  dal  comma  1,  vengono  riconosciute come ammissibili le
spese elencate dall'art. 9 del regolamento per la gestione del fondo.
                               Art. 8.
                 Data di ammissibilita' delle spese
    1.   Sono   ammissibili   le   spese   sostenute  dalla  data  di
presentazione  della  domanda  di  finanziamento  oppure, nel caso di
contributo  concesso  come  aiuto  "de  minimis" ai sensi del comma 2
dell'art. 7, dall'1 gennaio dell'anno di scadenza del termine fissato
per  la  presentazione  dei  progetti,  se  precedente  alla  data di
presentazione della domanda, ed entro la data fissata, con il decreto
di  concessione  del  finanziamento,  come termine di rendicontazione
dell'investimento.
                               Art. 9.
                            Finanziamento
    1.  I  progetti  considerati  ammissibili vengono finanziati fino
all'esaurimento   delle  risorse  disponibili,  secondo  l'ordine  di
graduatoria.
    2.  Per  le  modalita'  di finanziamento si applica l'art. 11 del
regolamento per la gestione del fondo.
                              Art. 10.
Istruttoria,   valutazione   di  ammissibilita'  e  formazione  della
                      graduatoria dei progetti
    1.    All'istruttoria   dei   progetti,   alla   valutazione   di
ammissibilita'  degli  stessi e alla formazione della graduatoria dei
progetti  considerati  ammissibili  si provvede ai sensi dell'art. 7,
commi 2, 3 e 4, del regolamento per la gestione del fondo.
    2.  Per la formazione della graduatoria dei progetti si applicano
i criteri descritti nell'allegato 2.
    3.  La  graduatoria  e'  approvata  dal  direttore  del  servizio
autonomo  per  lo sviluppo della montagna e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
                              Art. 11.
                      Termine del procedimento
    1.  Il  termine  del  procedimento  relativo alla concessione dei
finanziamenti  e' determinato dal direttore del servizio autonomo per
lo sviluppo della montagna ai sensi dell'art. 5 della legge regionale
n. 7 del 2000.
                              Art. 12.
                      Obblighi del beneficiario
    1.  I  beneficiari sono tenuti a rendicontare la spesa sostenuta,
secondo  le  modalita' definite dai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater del
l'art. 4, della legge regionale n. 10 del 1997, inseriti dall'art. 8,
comma  15,  della  legge regionale n. 13 del 2000, e dall'art. 12 del
regolamento  per  la  gestione  del fondo, entro il termine posto dal
direttore  del  servizio  autonomo per lo sviluppo della montagna nel
provvedimento di concessione del finanziamento.
    2.  I  beneficiari  hanno  l'obbligo di mantenere la destinazione
d'uso dei beni immobili e strumentali fatti oggetto dell'investimento
per  la  durata  di  cinque  anni  dalla  data di presentazione della
rendicontazione.  La  durata  del  vincolo di destinazione e' ridotta
della  meta'  nel  caso di beni strumentali di valore non superiore a
5.500 euro (L. 10.649.485).
                              Art. 13.
                  Varianti dei progetti finanziati
    1.   Il   beneficiario   puo'  presentare,  successivamente  alla
concessione   del   finanziamento  e  prima  del  suo  completamento,
richiesta di varianti.
    2.  Nel  caso che le varianti comportino un riduzione della spesa
ammissibile,  l'amministrazione regionale riduce proporzionalmente il
finanziamento  e  chiede  la  restituzione delle somme che, a seguito
delle  varianti,  risultino  essere state erogate in eccesso, secondo
quanto disposto dal capo II del titolo III della legge regionale n. 7
del 2000.
    3.  Le varianti derivanti da rinuncia da parte di un beneficiario
prima  dell'avvio degli investimenti vengono considerate alla stregua
degli  stralci  di  cui  al  comma 2 dell'art. 6 e, pertanto, vengono
approvate solo a condizione che non comportino l'inammissibilita' del
progetto  nel  suo  complesso  e  la  conseguente revoca dei relativi
finanziamenti.
                              Art. 14.
        Norme di rinvio ed entrata in vigore del regolamento
    1.  Per  quanto  non  specificato  nel  presente  regolamento  si
applicano  le  norme recate dalla legge regionale n. 7 del 2000 e dal
regolamento per la gestione del fondo.
    2.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.