Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e dell'art. 5, comma 2, del regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con decreto del presidente della giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres. (d'ora in poi citato come "Regolamento per la gestione del fondo"), ha come oggetto il finanziamento dei progetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, in esecuzione dell'indirizzo programmatico e amministrativo dettato dalla giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 4 della legge regionale n. 10 del 1997, come sostituiti dall'art. 6, commi 210 e 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2. Art. 2. Definizione di progetto integrato 1. Progetti finanziabili devono corrispondere alla descrizione contenuta nell'allegato 1. Art. 3. T e r r i t o r i o 1. Gli investimenti previsti dai progetti sono localizzati esclusivamente nel territorio indicato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 10 del 1997. 2. Per la localizzazione dell'investimento si considera la sede legale, o la residenza, del beneficiario del finanziamento, o, se non coincide con la sede legale o la residenza, la sede dell'unita' locale interessata dall'investimento (sede operativa, stabilimento, filiale, ufficio decentrato e analoghi). Art. 4. Beneficiari e presentazione dei progetti 1. Possono presentare i progetti tanto i soggetti pubblici, quanto i soggetti privati. 2. Possono presentare i progetti anche soggetti privati non costituiti in impresa. Nel caso di progetti che presuppongono attivita' svolte in forma di impresa, i soggetti interessati devono costituirsi in impresa entro il termine fissato nel provvedimento di approvazione della graduatoria. 3. I progetti vengono presentati con la domanda di finanziamento al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, al quale e' attribuita l'amministrazione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna. La domanda e' redatta secondo il modello predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. 4. La domanda di un soggetto che non sia una amministrazione pubblica deve essere sottoscritta in presenza dell'incaricato al ricevimento. La sottoscrizione della domanda puo' avvenire anche non in presenza dell'incaricato, allegando copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita' di chi sottoscrive. 5. La domanda, corredata della documentazione richiesta dal presente regolamento, contiene tra l'altro le seguenti dichiarazioni, riferite al soggetto che presenta il progetto: a) di non avere ricevuto contributi pubblici per il medesimo investimento; b) ai fini dell'applicazione del regime di aiuti "de minimis", di avere o non avere percepito nel triennio precedente contributi a titolo di aiuto "de minimis", indicando in caso affermativo gli importi e la data di concessione dei medesimi; c) di essere nella condizione giuridica di poter recuperare l'I.V.A. relativa alle spese che verranno sostenute per l'effettuazione degli investimenti oggetto del contributo, ovvero di non poter recuperare l'I.V.A. suddetta e, pertanto, di chiederne il riconoscimento come spesa ammissibile ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del regolamento per la gestione del fondo. 6. Nel caso di un progetto che si componga di sub-progetti proposti da soggetti distinti, e' richiesta una domanda di finanziamento per ognuno dei sub-progetti, sottoscritta dal soggetto che deve attuare il relativo investimento. 7. Presentazioni congiunte della domanda di finanziamento diverse da quella indicata al comma 6 devono trovare riscontro in forme associative riconosciute dalla legge. 8. Dei termini iniziali e finali di presentazione dei progetti, nonche' delle modalita' di presentazione degli stessi, compreso l'utilizzo dei previsti modelli, si da' avviso con bando del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il bando, inoltre, descrive sinteticamente la tipologia dei progetti finanziabili, indica le risorse disponibili e riporta le informazioni essenziali sui requisiti dei beneficiari e sulle condizioni che devono esser rispettate per poter usufruire del finanziamento, cosi' come definiti con il presente regolamento, alla cui applicazione il bando fa esplicito rinvio con contestuale invito a prenderne visione presso gli uffici del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna o altri uffici indicati nel bando stesso. 9. Con il bando si provvede a informare previamente i presentatori dei progetti sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Art. 5. Termine per la presentazione dei progetti 1. Il termine, indicato nel bando del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, entro il quale devono essere presentati, con la domanda di finanziamento, i progetti corredati della documentazione elencata nell'allegato 1 non puo' essere superiore ai sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere differito o prorogato dal direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, nel caso si constati che il termine suddetto non possa essere rispettato o appaia troppo breve a causa di circostanze e ragioni oggettivamente valutabili. Art. 6. Ammissibilita' dei progetti 1. I progetti privi delle relative domande di finanziamento, cosi' come specificato dall'art. 4, e della documentazione elencata nell'allegato 1 e i progetti complessivamente in contrasto con il presente regolamento, in quanto non rispettano le condizioni di ammissibilita' specificate nell'allegato 1 o, pur rispettando tali condizioni, sono composti da sub-progetti per la maggior parte in contrasto con le condizioni poste dal regolamento, non sono ammissibili a finanziamento. 2. Nel caso che singoli sub-progetti o singole spese non siano ammissibili, i progetti vengono comunque considerati ammissibili a condizione che lo stralcio dei sub-progetti o delle spese suddetti dai progetti in cui sono inseriti, non comporti anche l'inammissibilita' dei progetti complessivamente considerati per contrasto con il presente regolamento, secondo quanto specificato al comma 1. 3. Nel caso di progetti, o sub-progetti, presentati da soggetti che intendono costituire, per la realizzazione degli investimenti previsti, un'impresa dopo l'approvazione della graduatoria o presentati da soggetti che, potendolo, intendono realizzare gli investimenti senza costituirsi in impresa, un motivo per considerare non ammissibile un progetto, o un sub-progetto, e' rappresentato anche dalla valutazione sull'adeguatezza dei titoli di studio e professionali o delle esperienze lavorative delle persone interessate rispetto all'attivita' cui sono finalizzati gli investimenti. Art. 7. Regimi d'aiuto e spese ammissibili 1. Il finanziamento consiste in un contributo a fondo perduto, nel rispetto dei limiti percentuali sulle spese ammissibili indicati dalle disposizioni normative della Regione in relazione alle varie tipologie di investimento, nonche', in assenza di specifica normativa regionale, dalle disposizioni comunitarie direttamente applicabili dall'amministrazione regionale. 2. Per i contributi alle imprese e, in generale, ai soggetti privati si applicano le disposizioni in vigore relative agli aiuti "de minimis" e, comunque, i seguenti limiti contributivi rispetto al totale della spesa ammissibile di ogni singolo sub-progetto: a) 60 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico A individuata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13; b) 70 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico B; c) 80 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico C. 3. Oltre alle spese indicate nelle disposizioni normative richiamate dal comma 1, vengono riconosciute come ammissibili le spese elencate dall'art. 9 del regolamento per la gestione del fondo. Art. 8. Data di ammissibilita' delle spese 1. Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di finanziamento oppure, nel caso di contributo concesso come aiuto "de minimis" ai sensi del comma 2 dell'art. 7, dall'1 gennaio dell'anno di scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti, se precedente alla data di presentazione della domanda, ed entro la data fissata, con il decreto di concessione del finanziamento, come termine di rendicontazione dell'investimento. Art. 9. Finanziamento 1. I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. 2. Per le modalita' di finanziamento si applica l'art. 11 del regolamento per la gestione del fondo. Art. 10. Istruttoria, valutazione di ammissibilita' e formazione della graduatoria dei progetti 1. All'istruttoria dei progetti, alla valutazione di ammissibilita' degli stessi e alla formazione della graduatoria dei progetti considerati ammissibili si provvede ai sensi dell'art. 7, commi 2, 3 e 4, del regolamento per la gestione del fondo. 2. Per la formazione della graduatoria dei progetti si applicano i criteri descritti nell'allegato 2. 3. La graduatoria e' approvata dal direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 11. Termine del procedimento 1. Il termine del procedimento relativo alla concessione dei finanziamenti e' determinato dal direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2000. Art. 12. Obblighi del beneficiario 1. I beneficiari sono tenuti a rendicontare la spesa sostenuta, secondo le modalita' definite dai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater del l'art. 4, della legge regionale n. 10 del 1997, inseriti dall'art. 8, comma 15, della legge regionale n. 13 del 2000, e dall'art. 12 del regolamento per la gestione del fondo, entro il termine posto dal direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna nel provvedimento di concessione del finanziamento. 2. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e strumentali fatti oggetto dell'investimento per la durata di cinque anni dalla data di presentazione della rendicontazione. La durata del vincolo di destinazione e' ridotta della meta' nel caso di beni strumentali di valore non superiore a 5.500 euro (L. 10.649.485). Art. 13. Varianti dei progetti finanziati 1. Il beneficiario puo' presentare, successivamente alla concessione del finanziamento e prima del suo completamento, richiesta di varianti. 2. Nel caso che le varianti comportino un riduzione della spesa ammissibile, l'amministrazione regionale riduce proporzionalmente il finanziamento e chiede la restituzione delle somme che, a seguito delle varianti, risultino essere state erogate in eccesso, secondo quanto disposto dal capo II del titolo III della legge regionale n. 7 del 2000. 3. Le varianti derivanti da rinuncia da parte di un beneficiario prima dell'avvio degli investimenti vengono considerate alla stregua degli stralci di cui al comma 2 dell'art. 6 e, pertanto, vengono approvate solo a condizione che non comportino l'inammissibilita' del progetto nel suo complesso e la conseguente revoca dei relativi finanziamenti. Art. 14. Norme di rinvio ed entrata in vigore del regolamento 1. Per quanto non specificato nel presente regolamento si applicano le norme recate dalla legge regionale n. 7 del 2000 e dal regolamento per la gestione del fondo. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.