Allegato 2
             CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
                      DEI PROGETTI AMMISSIBILI
    I  progetti  che  risultino ammissibili al finanziamento ai sensi
dell'art.  6 del Regolamento e che siano stati presentati nei termini
indicati  nel  bando  vengono  inseriti  in  una  graduatoria formata
              applicando i punteggi sotto specificati.
1) Valutazione del progetto integrato secondo la localizzazione degli
                            investimenti.
    Nell'ambito  del  territorio d'intervento del fondo, si opera una
discriminazione per favorire le aree piu' svantaggiate. A tal fine si
assegnano i punteggi in relazione all'appartenenza dei comuni o delle
localita'  in cui si prevede vengano effettuati gli investimenti alle
zone  omogenee di svantaggio socio-economico individuate dalla giunta
     regionale con la deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000:
Zone di svantaggio socio-economico             |            Punteggio
  Zona A                                       |                    3
  Zona B                                       |                    7
  Zona C                                       |                   12
    Nel   caso   di   progetti  che  riguardino  comuni  e  localita'
appartenenti  a  piu'  di  una zona di svantaggio socio-economico, si
attribuisce  il  punteggio relativo alla zona in cui gli investimenti
si   concentrano  prevalentemente.  A  parita'  di  investimenti,  si
                 attribuisce il punteggio superiore.
    Inoltre,  poiche' deve essere assegnata una priorita' ai progetti
localizzati  nei comuni il cui territorio e' compreso entro i confini
di  un  parco  o  di  una  riserva  naturale,  secondo  le previsioni
dell'art.  33,  commi  3,  4  e 5, della legge regionale 30 settembre
1996,  n.  42,  al  punteggio suddetto si sommano 2 punti nel caso di
progetti  i cui interventi, riferibili alle tipologie di cui all'art.
33 della legge regionale n. 42/1996, siano localizzati per la maggior
parte  (non  meno  del  51%  degli investimenti) in uno o piu' comuni
compresi  entro  i confini di un parco o di una riserva naturale. Gli
interventi  riferibili  alle ricordate tipologie devono rappresentare
       almeno il 51% degli investimenti previsti dal progetto.
2.  Valutazione del progetto integrato secondo la natura dei soggetti
                             proponenti.
    Un  altro  fattore  di  selezione  e' costituito dalla natura del
                  soggetto che propone il progetto.
    Considerato  il  rilievo  particolare che possono assumere per lo
sviluppo  delle  aree  montane  il coinvolgimento diretto delle forze
imprenditoriali  nell'attuazione  delle  strategie e un confronto tra
forze  imprenditoriali  ed enti pubblici territoriali che dia luogo a
partnership  nelle  quali  il  peso  delle  forze imprenditoriali sia
almeno  paritario rispetto a quello degli enti pubblici, una scala di
               priorita' dovrebbe essere la seguente:
      1) soggetti privati, oppure enti locali territoriali e soggetti
privati  accomunati  nel  progetto  a  condizione  che  il numero dei
soggetti  privati  sia  pari o superiore al 50% del numero totale dei
soggetti  proponenti,  e  gli  investimenti  dei privati siano pari o
      superiori al 50% del totale degli investimenti previsti;
           2) soggetti pubblici-privati accomunati nel progetto;
                           3) soggetti pubblici.
    Pertanto,  in base alle precedenti considerazioni, ai progetti si
attribuiscono  i  seguenti  punteggi  in  relazione  alla  natura dei
                        soggetti proponenti:
Soggetti                                                   |Punteggio
---------------------------------------------------------------------
  Pubblici                                                 |3
---------------------------------------------------------------------
  Pubblici-privati                                         |6
---------------------------------------------------------------------
  Privati oppure enti locali territoriali e soggetti       |
privati a parità di partecipazione o con prevalenza dei    |
soggetti privati                                           |9
    Le  societa' di diritto privato controllate dalla Regione vengono
considerate soggetti pubblici.
3.   La   valutazione   del   progetto  integrato  secondo  l'entita'
dell'investimento privato.
    Ci  si  attende che con il fondo si realizzi un "effetto volano",
ovvero  si  sostengano  iniziative  per  la  creazione  di  attivita'
economiche  "autosufficienti"  (in  termini  di mercato). Percio', un
fattore  di  selezione  viene  individuato  nell'entita'  della quota
d'investimento  di  cui  si fa carico il privato, nel presupposto che
quest'ultima   sia   direttamente   proporzionale   all'impegno   che
l'investitore   si   assume  nel  condurre  con  serieta'  e  in  una
prospettiva  di  medio,  lungo  periodo  la sua iniziativa (l'entita'
dell'investimento privato potrebbe essere considerata come un "indice
di serieta'" dell'iniziativa).
    L'assegnazione del punteggio avviene secondo la scala parametrale
sotto   riportata,  costituita  da  fasce  indicanti  in  percentuale
l'incidenza  dell'investimento privato sul costo totale del progetto.
Vengono  considerati solo i numeri interi; gli arrotondamenti vengono
effettuati  solo  per  difetto  (es.  30,9  =  30). Le quote di costo
sostenute  da  societa'  di diritto privato controllate dalla Regione
vengono considerate come investimento pubblico.
Investimento privato sul totale del costo del progetto %  | Punteggio
0-20                                                      |         0
21-30                                                     |         2
31-40                                                     |         4
41-50                                                     |         6
51-60                                                     |         8
61 e oltre                                                |        10
4)    Valutazione    del   progetto   integrato   secondo   l'effetto
occupazionale.
    L'istituzione   del  fondo  e'  finalizzata,  tra  l'altro,  alla
creazione  di nuova occupazione. Percio', la valutazione dei progetti
non  puo'  prescindere  dall'effetto  occupazionale del progetto. Non
appare  tuttavia  facile  individuare  una  scala  parametrale per la
selezione dei progetti dal punto di vista dell'effetto occupazionale.
D'altra  parte,  quest'ultimo,  se  si  traduce  in termini di lavoro
dipendente,  non  puo'  che  essere  previsto  nel progetto ed appare
irrealistico richiedere che l'effetto verificabile a progetto attuato
debba  corrispondere  esattamente alla previsione, per quanto precisa
possa   essere,   in   fase  progettuale,  l'analisi  della  ricaduta
occupazionale.
    Percio',  l'effetto  occupazionale  non  puo' sempre pesare sulla
selezione del progetto quanto altri fattori valutabili con un maggior
grado  di  oggettivita'. Inoltre, si ritiene che si debba considerare
l'effetto  occupazionale  anche  da un punto di vista qualitativo, in
relazione ad esigenze sociali. In particolare, vanno privilegiati gli
investimenti   che   favoriscono   la   nascita   e  la  crescita  di
un'imprenditoria giovanile e l'occupazione femminile.
    Pertanto,   si  assegnano  i  seguenti  punteggi,  in  base  alle
previsioni sul piano occupazionale:
Creazione di nuovi posti di lavoro                   |Punteggio
    Posti di lavoro: da 1 a 5                        |1
    Posti di lavoro: da 5 a 10                       |3
    Posti di lavoro: oltre 10                        |5
    Nuova occupazione prevalentemente femminile      |2 (*)
    (*)  cumulabile  con il punteggio assegnato in ragione del numero
di nuovi posti di lavoro.
Creazione di nuove imprese                                 |Punteggio
---------------------------------------------------------------------
    Creazione di almeno una nuova impresa                  |3 (*)
---------------------------------------------------------------------
    Creazione di almeno una nuova impresa i cui titolari   |
siano d'età inferiore a 35 anni                            |2 (*)
---------------------------------------------------------------------
    Creazione di almeno una nuova impresa in cui i titolari|
siano donne                                                |2 (*)
    (*) cumulabili.
    I  punteggi  assegnati in relazione alla creazione di nuovi posti
di lavoro e alla creazione di nuove imprese vengono sommati tra loro.
    I  posti  di  lavoro  sono rapportati a "unita' lavorativa annua"
(U.L.A.),  equiparando  il  part-time  al  rapporto di lavoro a tempo
pieno.
5) Parita' di punteggio.
    In  caso  di  parita'  di punteggio l'ordine di graduatoria viene
determinato  dal punteggio relativo agli effetti occupazionali di cui
al  precedente paragrafo 4; in caso di ulteriore parita' di posizione
la  priorita'  viene  assegnata  al  progetto  che preveda il maggior
numero di nuovi occupati.
    Nel  caso  che  si  verifichi,  pur  applicando il criterio sopra
illustrato,  ancora una parita' di posizione, l'ordine di graduatoria
viene determinato dall'entita' della quota di investimento che rimane
a  carico  del  beneficiario, prima in termini di valore percentuale,
quindi, se necessario, in termini di valore assoluto, dando priorita'
ai progetti che pongono a carico del beneficiario un onere maggiore.
                              ANTONIONE