Art. 114.
 Compenso sociale per interruzione temporanea di attivita' di pesca
    l.  Il  compenso  annuale  forfettario  di  natura sociale di cui
all'Art.  171  della  legge  regionale  23 dicembre  2000,  n.  32 e'
corrisposto   ai   componenti  degli  equipaggi  anche  nel  caso  di
interruzione    temporanea    della   attivita'   di   pesca   dovuta
all'attuazione  dei  piani  di conservazione delle risorse acquatiche
previsti  dall'Art. 170, comma 2, ovvero delle misure di cui all'Art.
175  della  medesima  legge  regionale  23 dicembre  2000,  n. 32. Il
compenso  e'  corrisposto  nella  misura di lire 106.000 per ciascuna
giornata  di interruzione dell'attivita' di pesca ai componenti degli
equipaggi  che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su
natanti  iscritti  nei  compartimenti marittimi della Sicilia per gli
interventi  previsti  dagli  articoli  170,  comma 2, 171 e 175 della
legge  regionale  23 dicembre  2000,  n.  32  e non puo' in ogni caso
superare l'importo annuale di lire 4.800.000.