Art. 114. Compenso sociale per interruzione temporanea di attivita' di pesca l. Il compenso annuale forfettario di natura sociale di cui all'Art. 171 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e' corrisposto ai componenti degli equipaggi anche nel caso di interruzione temporanea della attivita' di pesca dovuta all'attuazione dei piani di conservazione delle risorse acquatiche previsti dall'Art. 170, comma 2, ovvero delle misure di cui all'Art. 175 della medesima legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il compenso e' corrisposto nella misura di lire 106.000 per ciascuna giornata di interruzione dell'attivita' di pesca ai componenti degli equipaggi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia per gli interventi previsti dagli articoli 170, comma 2, 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e non puo' in ogni caso superare l'importo annuale di lire 4.800.000.