Art. 117. Regimi di aiuto esenti 1. I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, agli articoli 27 (aiuti all'investimento), 29 (imprenditoria giovanile), 30 (imprenditoria femminile), 32 (talassoterapia e servizi sociosanitari), 33 (beni culturali), 48 (aiuti investimenti artigianato), 49 (artigianato di servizi), 60 (investimenti imprese commerciali), 67 (investimenti industria), con esclusione degli interventi di cui al comma 8, 68 (prestiti partecipativi), 70 (riuso e riciclo rifiuti), 75 (strutture ricettive), 76 (contributi sulle operazioni di mutuo), 77 (contributi in conto capitale) e 87 (agriturismo), per quanto destinati alle piccole e medie imprese, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, serie L-10, del 13 gennaio 2001. I singoli aiuti di importo elevato di cui all'Art. 6 del Regolamento CE n. 70/2001 sono individualmente notificati alla Commissione' europea e possono essere attuati soltanto dopo che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria. 2. I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, all'Art. 19 (aiuti alla formazione) rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea serie L-10 del 13 gennaio 2001. I singoli aiuti di importo elevato di cui all'Art. 5 del Regolamento CE n. 68/2001 sono individualmente notificati alla Commissione europea e possono essere attuati soltanto dopo che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria.