Art. 118.
                  Contratti di programma regionali
    1.  Gli  aiuti  di  Stato di cui alla legge regionale 23 dicembre
2000,  n.  32  possono  essere  concessi  anche  tramite contratti di
programma regionali.
    2.  I  contratti  di  programma  regionali sono utilizzati per la
realizzazione  di  grandi investimenti legati allo sviluppo integrato
del territorio o comunque aventi contenuto innovativo.
    3.  I  contratti  di  programma  vengono stipulati dal Presidente
della  Regione  o  dall'assessore da lui delegato, in coerenza con le
linee   di   programmazione   regionale,  anche  utilizzando  risorse
trasferite   dallo   Stato.   Essi  devono  comportare  investimenti,
comprensivi  anche  della quota di aiuto pubblico, di norma superiori
ai  30  miliardi  di  lire e  devono altresi' alternativamente essere
proposti:
      a) da  imprese  o  da  gruppi  nazionali  o  internazionali  di
rilevante  dimensione  operanti  nei  settori industriale, turistico,
dell'agricoltura,  della  pesca,  dei  servizi, dell'artigianato, del
commercio, dell'edilizia, dell'energia, della multimedialita' e delle
telecomunicazioni   che   abbiano  ad  oggetto  piani  progettuali  a
contenuto  innovativo o integrati, anche di carattere intersettoriale
o di filiera, articolati sul territorio ovvero in aree definite, atti
a   generare   significative   ricadute  sull'apparato  produttivo  e
sull'economia  locale.  I  contratti  possono essere promossi pure da
consorzi  di medie e piccole imprese, anche operanti in piu' settori,
purche' abbiano ad oggetto iniziative facenti parte di organici piani
per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti;
      b) da  un  soggetto  promotore  che  assuma gli oneri derivanti
dalla   redazione   dello   studio   di  prefattibilita'  riguardante
iniziative  integrate  negli  stessi  settori di cui alla lettera a),
atte  ad attrarre investimenti e/o a creare occupazione ai fini dello
sviluppo  sostenibile del territorio e che si riservi di individuare,
entro  la  fase  di  programmazione  finanziaria  del  contratto, gli
operatori di cui alla stessa lettera a).
    4.  Le  procedure  della contrattazione programmata sono definite
con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta.
    5. La Regione puo' altresi' partecipare ai contratti di programma
statali  con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalita'
analoghe.