Art. 121.
            Istituzione dell'organismo pagatore regionale
    l.  In  attuazione  dell'Art. 3, comma 3, del decreto legislativo
27 maggio  1999,  n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e nel
rispetto  delle forme e modalita' ivi previste, l'assessore regionale
per  l'agricoltura  e  le  foreste  e'  autorizzato a porre in essere
quanto   necessario   per   l'istituzione   dell'organismo   pagatore
regionale.
    2.  L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede
altresi' a disciplinare con proprie direttive:
      a) i  poteri, gli obblighi e le responsabilita' dell'organismo,
quali  definiti  agli articoli 2 e 3 del Regolamento CE n. 1258/1999,
nonche' la struttura amministrativa dello stesso;
      b) l'attribuzione delle responsabilita' e le funzioni nel pieno
rispetto del Regolamento CE n. 1663/1995 e del relativo allegato.