Art. 121. Istituzione dell'organismo pagatore regionale l. In attuazione dell'Art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle forme e modalita' ivi previste, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a porre in essere quanto necessario per l'istituzione dell'organismo pagatore regionale. 2. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede altresi' a disciplinare con proprie direttive: a) i poteri, gli obblighi e le responsabilita' dell'organismo, quali definiti agli articoli 2 e 3 del Regolamento CE n. 1258/1999, nonche' la struttura amministrativa dello stesso; b) l'attribuzione delle responsabilita' e le funzioni nel pieno rispetto del Regolamento CE n. 1663/1995 e del relativo allegato.