Art. 25. Scuola regionale di sport 1. La disposizione prevista dall'Art. 48 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, cosi' come integrata e. modificata dall'Art. 2, tabella C, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e' interpretata autenticamente nel senso che il contributo previsto puo' essere utilizzato per tutte le funzioni ed attivita' necessarie al funzionamento della scuola regionale di sport per la Sicilia ivi comprese le spese per: a) attivita' didattica, di formazione e di aggiornamento; b) attivita' di studio, di ricerca e sperimentazione; c) organizzazione e partecipazione a seminari, corsi mostre e convegni; d) stampa e redazione di documentazione; e) produzione editoriale ed audiovisiva; f) progetti finalizzati; g) acquisto di libri, riviste, CD, strumenti audiovisivi, apparecchiature informatiche, macchine e arredi d'ufficio e relativa manutenzione, beni di consumo e mezzi di trasporto, attrezzatura sportiva; h) noleggi e canoni; i) compensi, spese, rimborsi per prestazioni e collaborazioni professionali ed incarichi di studio e ricerca.