Art. 25.
                      Scuola regionale di sport
    1.  La  disposizione  prevista dall'Art. 48 della legge regionale
4 gennaio 2000, n. 4, cosi' come integrata e. modificata dall'Art. 2,
tabella C, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e' interpretata
autenticamente  nel  senso  che  il  contributo  previsto puo' essere
utilizzato   per   tutte  le  funzioni  ed  attivita'  necessarie  al
funzionamento  della  scuola  regionale  di  sport per la Sicilia ivi
comprese le spese per:
      a) attivita' didattica, di formazione e di aggiornamento;
      b) attivita' di studio, di ricerca e sperimentazione;
      c) organizzazione  e  partecipazione a seminari, corsi mostre e
convegni;
      d) stampa e redazione di documentazione;
      e) produzione editoriale ed audiovisiva;
      f) progetti finalizzati;
      g) acquisto  di  libri,  riviste,  CD,  strumenti  audiovisivi,
apparecchiature  informatiche, macchine e arredi d'ufficio e relativa
manutenzione,  beni  di  consumo  e  mezzi di trasporto, attrezzatura
sportiva;
      h) noleggi e canoni;
      i) compensi,  spese,  rimborsi per prestazioni e collaborazioni
professionali ed incarichi di studio e ricerca.