Art. 3. Contributo di solidarieta' nazionale 1. Il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e' cosi' sostituito: "3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarieta' nazionale ex Art. 38 dello statuto della Regione, disposta dall'Art. 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualita' costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed in quindici annualita' costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei relativi crediti. Le entrate derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, previste per ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispettivamente in lire 548 miliardi ed in lire 921 miliardi, sono accertate con imputazione al capitolo di entrata del bilancio della Regione relativo al fondo di solidarieta' nazionale di cui all'Art. 38 dello statuto della Regione Sicilia e sono destinate a spese di investimento". 2. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2000 dall'Art. 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come sostituito dal comma 1, sono effettuate entro l'esercizio 2001, con imputazione alla competenza dell'esercizio medesimo. 3. Ai fini dell'ottimizzazione del risultato finanziario derivante dalla cessione del credito, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato a prestare le garanzie fidejussorie richieste.