Art. 3.
                Contributo di solidarieta' nazionale
    1. Il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n.
8, e' cosi' sostituito:
     "3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarieta'
nazionale  ex Art. 38 dello statuto della Regione, disposta dall'Art.
55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici
annualita' costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed
in  quindici  annualita'  costanti  di  lire  94 miliardi a decorrere
dall'anno 2002, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e'
autorizzato,  per  ciascuno  degli  anni  2000  e 2001, ad effettuare
operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei relativi crediti. Le
entrate  derivanti  dalle  operazioni  finanziarie di cui al presente
comma,  previste  per ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispettivamente
in  lire  548  miliardi  ed  in lire 921 miliardi, sono accertate con
imputazione  al  capitolo  di  entrata  del  bilancio  della  Regione
relativo  al fondo di solidarieta' nazionale di cui all'Art. 38 dello
statuto   della   Regione   Sicilia  e  sono  destinate  a  spese  di
investimento".
    2.   Le   operazioni  finanziarie  autorizzate  per  l'anno  2000
dall'Art. 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come
sostituito  dal  comma 1, sono effettuate entro l'esercizio 2001, con
imputazione alla competenza dell'esercizio medesimo.
    3.   Ai   fini   dell'ottimizzazione  del  risultato  finanziario
derivante  dalla  cessione  del credito, l'assessore regionale per il
bilancio   e  le  finanze  e'  autorizzato  a  prestare  le  garanzie
fidejussorie richieste.