Art. 30. Cartolarizzazione dei crediti della sanita' 1. I crediti vantati dalle aziende unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere nei confronti della Regione, ammontanti complessivamente a lire 1.217.772 milioni, di cui lire 527.637 milioni relativi all'esercizio 1995, lire 436.953 milioni relativi all'esercizio 1997 e lire 253.182 milioni relativi all'esercizio 1998 e riconosciuti da un apposito decreto emanato dall'assessore regionale per la sanita', sono pagati dalla Regione con le modalita' di cui ai successivi commi. 2. I crediti certificati dal decreto emanato ai sensi del comma 1 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130. 3. Gli atti di cessione sono effettuati (inciso omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28 dello statuto) e sono validi ed efficaci nei confronti della Regione. 4. Le societa' per la cartolarizzazione dei crediti provvedono a comunicare l'elenco e l'ammontare dei crediti ad esse ceduti secondo le modalita' di cui all'Art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. 5. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate a sottoscrivere con le societa' per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione. 6. Per provvedere al pagamento delle somme di cui al comma 1 la Regione e' autorizzata ad assumere un limite di impegno decennale di lire 61.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il pagamento delle rate annuali deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno. 7. La Regione e' autorizzata a cancellare dal proprio patrimonio, nell'esercizio finanziario 2001, i debiti di cui al comma 1 per complessive lire 1.217.772 milioni.