Art. 30.
             Cartolarizzazione dei crediti della sanita'
    1.  I  crediti  vantati  dalle  aziende unita' sanitarie locali e
dalle  aziende  ospedaliere  nei  confronti della Regione, ammontanti
complessivamente  a  lire  1.217.772  milioni,  di  cui  lire 527.637
milioni  relativi  all'esercizio  1995, lire 436.953 milioni relativi
all'esercizio 1997 e lire 253.182 milioni relativi all'esercizio 1998
e   riconosciuti   da  un  apposito  decreto  emanato  dall'assessore
regionale  per la sanita', sono pagati dalla Regione con le modalita'
di cui ai successivi commi.
    2. I crediti certificati dal decreto emanato ai sensi del comma 1
possono  formare  oggetto  di  cessione  nel  quadro di operazioni di
cartolarizzazione  poste in essere ai sensi e con le modalita' di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
    3.  Gli atti di cessione sono effettuati (inciso omesso in quanto
impugnato  dal  commissario  dello  Stato ai sensi dell'Art. 28 dello
statuto) e sono validi ed efficaci nei confronti della Regione.
    4.  Le societa' per la cartolarizzazione dei crediti provvedono a
comunicare  l'elenco e l'ammontare dei crediti ad esse ceduti secondo
le modalita' di cui all'Art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
    5.  Le  aziende  unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
sono   autorizzate   a   sottoscrivere   con   le   societa'  per  la
cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il
perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione.
    6.  Per  provvedere al pagamento delle somme di cui al comma 1 la
Regione  e' autorizzata ad assumere un limite di impegno decennale di
lire 61.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il pagamento
delle  rate annuali deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni
anno.
    7. La Regione e' autorizzata a cancellare dal proprio patrimonio,
nell'esercizio  finanziario  2001,  i  debiti  di  cui al comma 1 per
complessive lire 1.217.772 milioni.