Art. 35.
   Definizione rapporti economici Regione - Universita' di Palermo
    1.  In  analogia  a  quanto  disposto  per  le  aziende sanitarie
dall'Art.   6,  comma  1,  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724,
l'assessore  regionale  per  la  sanita',  a chiusura del contenzioso
esistente,  e' autorizzato a corrispondere in favore dell'Universita'
degli  studi  di  Palermo le somme relative al rimborso dei costi per
beni, servizi e personale, sostenuti dalla medesima per la erogazione
dell'assistenza  sanitaria  in  convenzione  riguardante il periodo 1
gennaio 1991-31 dicembre 1994, secondo l'importo che risultera' dalla
ricognizione  straordinaria  dei  debiti  relativi  a  tale  periodo,
certificata dall'organo di revisione della stessa Universita'.
    2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui al comma 1, si fa fronte
mediante l'utilizzo del fondo sanitario regionale fino all'importo di
lire 120.000 milioni.