Art. 36.
                      Cofinanziamenti regionali
    1.   Il   cofinanziamento   regionale  degli  interventi  per  la
continuita'   territoriale   della   Sicilia,  previsti  dalla  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' determinato come segue:
      a) per  l'Art. 133 nella misura del 50 per cento del contributo
statale  pari  a  lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 25.000
milioni a decorrere dall'anno 2002;
      b) per  l'Art. 134 nella misura del 40 per cento del contributo
statale pari a lire 40.000 milioni per l'anno 2001;
      c) per  l'Art. 135 nella misura del 50 per cento del contributo
statale  pari  a  lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 50.000
milioni a decorrere dall'anno 2002.
    2. Il cofinanziamento regionale dei programmi a favore dei Centri
assistenza  tecnica  (CAT) di cui all'Art. 23 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e' determinato, per l'anno 2001, in lire 6.602
milioni.
    3.   Il  cofinanziamento  regionale  degli  interventi  a  favore
dell'imprenditoria  femminile  di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
215, e' determinato, per l'anno 2001, in lire 11.000 milioni.
    4.   Il   cofinanziamento  regionale  degli  interventi  previsti
dall'Art.  26  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e' determinato,
per l'esercizio finanziario 2001, in lire 5.661 milioni.
    5.  Il  cofinanziamento  regionale  del  fondo  nazionale per gli
interventi  nel  settore  del  commercio, previsto dall'Art. 16 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e' determinato in lire 6.602 milioni, di
cui  lire  6.500  milioni  gia'  iscritti nel bilancio dell'esercizio
finanziario   2000   e  lire  102  milioni  a  carico  dell'esercizio
finanziario 2001.
    6.  Al fine di incentivare nella Regione la produzione di energia
alternativa, l'assessore regionale per l'industria e' autorizzato a:
      a) cofinanziare   per   l'anno   2001   il   programma   "Tetti
fotovoltaici"   di   cui   all'Art.   1  del  decreto  del  Ministero
dell'ambiente  del  22 dicembre  2000,  con  l'importo  di lire 1.500
milioni;
      b) partecipare  alla  costituzione, come azionista di minoranza
con  un  apporto di lire 250 milioni ed una quota non superiore al 25
per  cento  del capitale sociale, di una societa' con l'ENEA ed altri
soggetti  pubblici  e  privati  per  la  realizzazione di impianti di
produzione  energetica  mediante  lo sfruttamento dell'energia solare
termoelettrica,  nell'ambito  delle  previsioni  dell'Art.  111 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    7.  La  presidenza  della Regione e' autorizzata a partecipare, a
titolo  di  cofinanziamento,  a  progetti  e  studi  di  partenariato
transnazionale   finanziati   dall'Unione   europea  o  da  organismi
associativi  internazionali  della  quale  la Regione fa parte. A tal
fine e' stanziata, per l'anno 2001, la somma di L. 300 milioni.