Art. 36. Cofinanziamenti regionali 1. Il cofinanziamento regionale degli interventi per la continuita' territoriale della Sicilia, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' determinato come segue: a) per l'Art. 133 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 25.000 milioni a decorrere dall'anno 2002; b) per l'Art. 134 nella misura del 40 per cento del contributo statale pari a lire 40.000 milioni per l'anno 2001; c) per l'Art. 135 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2002. 2. Il cofinanziamento regionale dei programmi a favore dei Centri assistenza tecnica (CAT) di cui all'Art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' determinato, per l'anno 2001, in lire 6.602 milioni. 3. Il cofinanziamento regionale degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e' determinato, per l'anno 2001, in lire 11.000 milioni. 4. Il cofinanziamento regionale degli interventi previsti dall'Art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e' determinato, per l'esercizio finanziario 2001, in lire 5.661 milioni. 5. Il cofinanziamento regionale del fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio, previsto dall'Art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' determinato in lire 6.602 milioni, di cui lire 6.500 milioni gia' iscritti nel bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e lire 102 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001. 6. Al fine di incentivare nella Regione la produzione di energia alternativa, l'assessore regionale per l'industria e' autorizzato a: a) cofinanziare per l'anno 2001 il programma "Tetti fotovoltaici" di cui all'Art. 1 del decreto del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, con l'importo di lire 1.500 milioni; b) partecipare alla costituzione, come azionista di minoranza con un apporto di lire 250 milioni ed una quota non superiore al 25 per cento del capitale sociale, di una societa' con l'ENEA ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti di produzione energetica mediante lo sfruttamento dell'energia solare termoelettrica, nell'ambito delle previsioni dell'Art. 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 7. La presidenza della Regione e' autorizzata a partecipare, a titolo di cofinanziamento, a progetti e studi di partenariato transnazionale finanziati dall'Unione europea o da organismi associativi internazionali della quale la Regione fa parte. A tal fine e' stanziata, per l'anno 2001, la somma di L. 300 milioni.