Art. 50. Vittime della mafia 1. Il sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime della mafia e della criminalita' organizzata previsto dall'Art. 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, e' erogato, a domanda, con decorrenza dall'anno in cui si e' verificato l'evento delittuoso.