Art. 50.
                         Vittime della mafia
    1.  Il  sostegno  alla  formazione  in  favore degli orfani delle
vittime   della  mafia  e  della  criminalita'  organizzata  previsto
dall'Art.  3  della  legge  regionale  13 settembre  1999,  n. 20, e'
erogato,  a domanda, con decorrenza dall'anno in cui si e' verificato
l'evento delittuoso.